Alcol e minori, la prevenzione al primo posto
Bere fino a sentirsi male, come è successo recentemente a Ischia. oppure, mettersi alla guida sotto l’effetto dell’alcol e provocare incidenti. Cosa occorre fare perché non accada più?
Secondo i dati diffusi dall’Osservatorio nazionale alcol dell’Istituto Superiore di Sanità in occasione dell’Alcohol Prevention Day 2026, quasi seicento i minori tra gli undici e i diciassette anni consumano bevande alcoliche esponendo a rischio la propria salute.
I minorenni coinvolti nel cosiddetto “binge drinking”, vale a dire nel consumo concentrato di più bevande finalizzato al raggiungimento nel più breve tempo dello stato di ebbrezza, sono stati ottantamila.
L’età fa la differenza
Tra gli undici e i quindici anni i consumatori a rischio risultano pari al sette per cento dei maschi e poco più del sei per cento delle femmine. Nella fascia compresa tra i sedici e i diciassette anni le percentuali salgono rispettivamente al trentaquattro e al trenta per cento.
È questo il periodo in cui aumentano le occasioni di uscita, la frequentazione autonoma dei locali, la mobilità e l’appartenenza al gruppo con una esposizione al rischio crescente.
Secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, anche il consumo di una sola bevanda alcolica nell’arco dell’anno deve essere considerato rischioso, per i minori di età. L’alcol incide sulle funzioni cerebrali che consentono di valutare le situazioni, elaborare le informazioni, controllare gli impulsi e prevedere le conseguenze delle proprie decisioni.
La capacità di “reggere” l’alcol viene talvolta rappresentata come una manifestazione di maturità e sicurezza, mentre il rifiuto di bere rischia di essere percepito come segno di debolezza e, persino, motivo di esclusione.
Il divieto di vendita e somministrazione ai minori 18 anni
L’ordinamento italiano vieta la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche a tutti i soggetti che non abbiano ancora compiuto diciotto anni.
La legge obbliga chi vende bevande alcoliche di chiedere all’acquirente l’esibizione di un documento di identità, salvo che la maggiore età sia manifesta.
Quando il destinatario abbia compiuto sedici anni ma non ancora diciotto, la vendita o somministrazione resta vietata ma si attenua la sanzione. Quindi, non esiste, per la fascia compresa tra sedici e diciotto anni, un vuoto normativo assoluto, poiché la condotta rimane espressamente vietata e sanzionata.
E per la fascia tra sedici e diciotto anni?
L’attuale sistema appare eccessivamente permissivo. Un ragazzo di sedici o diciassette anni non acquista certo la piena capacità di autodeterminazione propria dell’adulto da un momento all’altro.
È, pertanto, legittimo chiedersi se sia ancora adeguato che la somministrazione di alcol a un ragazzo di quindici anni costituisca reato, mentre la medesima condotta, posta in essere nei confronti dello stesso ragazzo dopo il compimento del sedicesimo anno, venga ordinariamente confinata nel piano amministrativo.
La legge “anti-maranza”
Il disegno di legge in materia di sicurezza e prevenzione del disagio giovanile, approvato dal Consiglio dei ministri il 14 luglio 2026 e comunemente definito nel dibattito politico e giornalistico “anti-maranza”, è ancora sottoposto all’iter parlamentare.
Il provvedimento ha un oggetto più ampio rispetto al consumo di alcol e mira a contrastare le manifestazioni di violenza giovanile, l’uso di armi proprie o improprie e le situazioni di pericolo nei luoghi caratterizzati da un rilevante afflusso di persone.
Ma considera l’eventualità che un soggetto, anche minorenne e anche per effetto dell’abuso di alcol, rappresenti un pericolo concreto non soltanto per la sicurezza altrui, ma anche per sé stesso.
Sotto questo profilo, gli strumenti di prevenzione possono svolgere non soltanto una funzione di tutela dell’ordine pubblico, ma anche di immediata protezione del minorenne.
